Attività extraservizio
Informazioni
Generalità
Previa apposita domanda telematica e relativa autorizzazione, il personale provinciale può svolgere saltuariamente attività extraservizio remunerate alle seguenti condizioni. Tali attività:
- non devono in ogni caso comportare un conflitto d’interesse né pregiudicare in alcun modo l’attività di servizio presso l’Amministrazione provinciale;
- devono garantire il recupero psicofisico;
- possono essere svolte solamente al di fuori dell’orario di servizio;
- non possono essere svolte utilizzando le strutture e i mezzi dell’Amministrazione.
Lo svolgimento di attività extraservizio in violazione dei limiti e degli obblighi stabiliti comporta l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste nell’ordinamento disciplinare.
Le presenti disposizioni non riguardano il personale docente statale che per le informazioni sulle attività extraservizio deve rivolgersi alla competente Direzione Istruzione e formazione.
Attività extraservizio previa autorizzazione
In linea di principio, per lo svolgimento di attività extraservizio remunerate è necessaria la preventiva autorizzazione della Ripartizione Personale, previo parere positivo del superiore competente. Le attività extra servizio dei/delle dirigenti devono essere autorizzate dal rispettivo direttore o dalla rispettiva direttrice di dipartimento.
I proventi lordi delle attività extraservizio non possono superare in ogni caso il 30 per cento dello stipendio lordo di livello annuo spettante a tempo pieno, compresa l’indennità integrativa speciale e la 13a mensilità.
Ai dipendenti inquadrati nei livelli inferiori, per i quali il calcolo del 30 per cento risulti inferiore a 7.000 euro, sono comunque consentiti proventi lordi fino al limite annuo di 7.000 euro.
Per il personale docente assegnato all’insegnamento delle conoscenze, competenze e capacità tecnico-professionali, per il personale docente delle scuole di musica e per le/gli insegnanti per le applicazioni tecniche il limite di reddito è stato aumentato al 50 per cento.
Per il personale con un rapporto di lavoro a tempo parziale, a cui l’Amministrazione provinciale non può offrire un posto a tempo pieno, si applica il limite di reddito per i proventi lordi complessivi del 130 per cento rispettivamente del 150 per cento.
Attività extraservizio di modica entità
Per le attività extraservizio con un compenso complessivo lordo non superiore a 1.000,00 euro per anno solare è necessaria la preventiva autorizzazione da parte del superiore competente. Anche in tali casi la domanda deve essere presentata tramite il sistema telematico predisposto.
Attività extraservizio consentite senza autorizzazione
In via eccezionale alcune attività extraservizio possono essere svolte senza autorizzazione. Esse sono però espressamente elencate nell’articolo 3 del Regolamento sulle attività extraservizio e comprendono, per esempio, le attività per le quali non è previsto alcun compenso o solo un rimborso delle spese documentate e le attività i cui redditi non sono rilevanti ai fini dell’imposta sui redditi delle persone fisiche.
A partire dal 2019, per i gettoni di presenza deve essere sempre richiesta invece l’autorizzazione, tranne se ricadono espressamente nei casi di attività extraservizio consentite senza autorizzazione (per esempio mandato politico)!
Attività extraservizio durante le assenze dal servizio
Durante le assenze dal servizio retribuite, per esempio congedo parentale, possono essere svolte solo attività extraservizio di modica entità con compensi lordi fino a 1.000 euro per anno solare.
Durante le assenze dal servizio non retribuite, per esempio aspettativa non retribuita, i proventi lordi delle attività extraservizio non possono superare il limite di reddito previsto per il personale a tempo pieno.
In ogni caso, l’attività extraservizio durante un’assenza dal servizio deve essere dettagliatamente motivata.
Il superamento dei limiti di reddito durante l’assenza dal servizio può essere autorizzato:
- in casi comprovati di disagio personale;
- per concedere al personale la possibilità per una sola volta e per al massimo 1 anno di svilupparsi professionalmente.
Non è consentito lo svolgimento di attività extraservizio durante il periodo di assenza a causa di malattia, congedo obbligatorio per maternità e per fruizione dei benefici di cui alla legge n. 104/1992 o di cui all’art. 42 del d.lgs. 151/2001.
Modalità di presentazione delle domande di attività extraservizio
Le domande di attività extraservizio devono essere presentate telematicamente per anno solare prima dell’inizio dell’attività extraservizio. Le domande possono essere autorizzate solo per l’anno solare corrente e al massimo per l’anno solare successivo.
L’accesso al portale telematico avviene in maniera semplice tramite:
Internet:
- il seguente link:
https://webpers.prov.bz.it/pabloginform/faces/login_it.xhtml
Intranet:
- il seguente link:
http://silverlake.prov.bz/AttivitaExtraServizio/loginManuale
Al suddetto portale telematico il personale può accedere con:
- le proprie credenziali LASIS, se trattasi di personale provinciale delle scuole e delle scuole dell’infanzia;
- le proprie credenziali di accesso al computer provinciale, se trattasi di personale amministrativo dell’Amministrazione provinciale.
Fonti normative
- art. 13 della legge provinciale 19. maggio 2015, n. 6, così come modificato dalla L.P. 16 agosto 2022, n. 10
- decreto del Presidente della Provincia 15 gennaio 2016, n. 3 (regolamento sulle attività extraservizio)
- deliberazione della Giunta provinciale n. 430 del 04.06.2019
- sanzioni disciplinari
Persone di riferimento
Personale amministrativo
Pancheri IsabellaTel. +39 0471 41 15 82
E-mail: isabella.pancheri@provincia.bz.it
Personale delle scuole dell'infanzia e personale all'integrazione
E-Mail: giulia.barbera@provincia.bz.it
Personale scolastico e docente delle scuole provinciali
Marlies KaufmannTel.: +39 0471 41 16 35E-Mail: marlies.kaufmann@provincia.bz.it
Personale docente delle scuole di musica
Marlies KaufmannTel. +39 0471 41 16 35
E-mail: marlies.kaufmann@provincia.bz.it