Anno sabbatico per il personale insegnante ed equiparato delle scuole professionali, istituti di musica e delle scuole dell'infanzia

Sommario

Rapporto di lavoro di tempo pieno per quattro anni scolastici

Periodo di riposo della durata di un anno

80% dello stipendio per il quinquennio

  • L’anno sabbatico si articola in un periodo di cinque anni.
  • L’anno sabbatico é concesso solamente al personale docente ed equiparato con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed orario a tempo pieno.
  • Nell’ambito del singolo anno formativo é ammesso a fruire del periodo di riposo fino al 5 per cento del contingente di personale docente a tempo pieno della rispettiva area/ripartizione.

Ulteriori informazioni

I termini e le modalità  di presentazione  delle domande sono fissati dalla Ripartizione personale, d’intesa con le rispettive aree/ripartizione previa intesa con le organizzazioni sindacali.

Le domande per la fruizione dell’anno sabbatico (inizio del quinquennio e fruizione del periodo di riposo) sono da presentare entro le ore 12.00 del 31 marzo di ogni anno alla rispettiva direzione scolastica o di scuola dell’infanzia.

Durante il periodo quinquennale spetta un trattamento economico ridotto all'80%.

Al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed orario a tempo pieno può essere concesso nell'arco di un periodo quinquennale, il godimento di un periodo di riposo della durata di un anno, utile a tutti gli effetti, a partire:

  • dal 4. anno formativo in caso di un'anzianità di servizio di almeno dieci anni
  • dal 3. anno formativo in caso di un'anzianità di servizio di almeno 15 anni
  • dal 1. anno formativo in caso di un'anzianità di servizio di almeno 20 anni

Per la determinazione dell’anzianità di servizio viene considerato sia il servizio prima della nomina in ruolo che quello prestato in difetto dei previsti titoli di accesso.

Il godimento del periodo di riposo in un anno formativo antecedente il quinto anno del quinquennio è subordinato alla presentazione di un’adeguata garanzia proporzionale all’anticipazione stipendiale concessa. Se il rapporto di lavoro cessa durante il periodo quinquennale, lo stipendio erogato in anticipo sarà detratto dall’indennità di liquidazione.Il personale ha comunque diritto a rinunciare al periodo di riposo o ad una parte dello stesso. In tal caso, ha diritto al recupero della parte di stipendio maturata e non percepita.

In caso di rinvio del periodo di riposo, rimane salvo il diritto allo stesso nell’ambito dei cinque anni formativi successivi. Durante la fase lavorativa rimane esclusa la possibilità di richiedere il tempo parziale.Nel periodo di lavoro le assenze senza riduzione dello stipendio non modificano il periodo quinquennale, tranne che nel caso di un’eventuale astensione obbligatoria per maternità.

Assenze per le quali non spetta una retribuzione o spetta in misura ridotta, interrompono invece il periodo quinquennale e comportano la corrispondente proroga della fase lavorativa alla fine del periodo quinquennale per la fruizione dell’anno sabbatico. La retribuzione durante l’interruzione segue le rispettive regole contrattuali in vigore ed il periodo quinquennale è prolungato di un periodo corrispondente a quello dell’interruzione.

Il periodo di riposo è interrotto solamente in caso di astensione obbligatoria per maternità o su richiesta da parte del personale per altri gravi motivi riconosciuti tali dall’Amministrazione. La fruizione del restante periodo di riposo è in tal caso da concordare con l’Amministrazione. In tali casi il periodo di riposo e il periodo quinquennale sono interrotti e rideterminati al termine dell’ interruzione. Il periodo quinquennale e il periodo di riposo saranno rispettivamente prorogati per un periodo corrispondente alla durata dell’interruzione.

Retribuzione

Durante il periodo quinquennale spetta un trattamento economico ridotto all'80%.

Contingente

Nell’ambito del singolo anno formativo fino al 5 per cento del contingente di personale docente a tempo pieno della rispettiva area/ripartizione.

Scadenza per la presentazione delle domande

31 marzo di ogni anno, entro le ore 12.00

Documentazione necessaria

Normativa

Persone di riferimento

Personale delle scuole

Marco Battistella
Tel. +39 0471 411622
E-mail: marco.battistella@provincia.bz.it

    Personale scuole dell’infanzia e per l’integrazione

    Monika Grandi
    Tel. +39 0471 411608
    E-mail: Monika Grandi@provincia.bz.it