Recinzioni per selvaggina
In Alto Adige le recinzioni per la selvaggina vengono introdotte principalmente per la produzione di carne, in particolare daini e cervi. Per l’allevamento di animali selvatici nei recinti è necessario richiedere l’autorizzazione all’Ufficio gestione fauna selvatica.
Per il rilascio dell’autorizzazione il recinto deve soddisfare alcuni requisiti minimi, ovvero:
- Una superficie minima di un ettaro per i daini e due ettari per i cervi
- Sufficienti superfici idonee per l’alimentazione e riparo
- Presenza di una sorgente
- Numero minimo di capi: 4 capi (per un allevamento adeguato di animali da branco)
- Possibilità di recintare e di monitorare costantemente.
Prima della costruzione, il richiedente deve inviare una domanda allegata con planimetria e “modulo LAFIS” all’Ufficio gestione fauna selvatica, che si occupa di inoltrare la richiesta all’Ispettorato forestale competente e al locale posto di custodia dell’ufficio gestione fauna selvatica. Qualora non vi sia alcun motivo di esclusione, il Direttore dell’Ufficio gestione fauna selvatica approva la realizzazione di una recinzione per selvaggina nel rispetto delle disposizioni vigenti per la costituzione e la conduzione di un recinto. Gli animali non sono inseriti nella banca dati degli animali da produzione, bensì in un registro autonomo che viene vidimato dall’Ufficio.