Criteri e modalità per il rilascio e l’eventuale revoca dell’autorizzazione per la detenzione di uccelli a scopo ornamentale ed amatoriale
Specie allevabili L’allevamento in cattività, l’esposizione, l’interscambio e la commercializzazione ai sensi dell’articolo 19/bis della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, contenente "Norme per la protezione della selvaggina e per l’esercizio della caccia", e successive modifiche ed integrazioni, possono essere autorizzati solamente per gli uccelli esotici e per quelli autoctoni appartenenti alle famiglie dei fringillidi, degli emberizidi e dei ploceidi. Tali uccelli non devono essere iscritti nelle appendici 1 o 2 della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, ovvero negli allegati al regolamento del Consiglio delle Comunità Europee n° 338/97 del 9 dicembre 1996.
Documentazione Per essere autorizzato alle attività di cui al punto 1), l’interessato deve presentare presso l’ufficio provinciale competente in materia di caccia apposita domanda su carta bollata contenente:
i dati anagrafici del richiedente;
le specie ornitiche con l’indicazione della denominazione scientifica e della relativa famiglia che l’interessato intende detenere od allevare;
l’indicazione dello scopo per il quale è finalizzato la detenzione o l’allevamento delle specie indicate nella domanda;
l’esatta indicazione del luogo ove l’interessato intende detenere od allevare gli uccelli;
l’indicazione del tipo e della dimensione delle strutture di detenzione che il richiedente intende utilizzare,
la dichiarazione di provvedere all’inanellamento entro 6 giorni dalla schiusa con anelli inamovibili forniti dalla Federazione Ornicoltori Italiani (FOI) qualora trattasi di prole e di detenere comunque solamente uccelli muniti di anelli forniti o riconosciuti dalla stessa federazione;
la dichiarazione di tenere un registro di entrata e di uscita degli uccelli secondo le indicazioni dell’ufficio provinciale competente in materia di caccia;
l’obbligo di consentire in qualsiasi momento il controllo da parte del personale a tal fine incaricato dall’ufficio provinciale competente in materia di caccia;
la dichiarazione d’iscrizione o meno alla Federazione Ornicoltori Italiani (FOI) nonché - nel primo caso - l’indicazione della matricola attribuita al richiedente.
Termine per la presentazione della domanda La domanda può essere presentata durante tutto l’anno solare.
Istruttoria della domanda La domanda deve essere indirizzata all’ufficio provinciale competente in materia di caccia. La domanda tendente ad ottenere l’autorizzazione alla detenzione e contenente gli elementi e dichiarazioni prescritti al punto 2), ai sensi dell’articolo 22 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, si considera accolta, qualora il direttore dell’ufficio provinciale competente in materia di caccia non comunichi per iscritto all’interessato il provvedimento di diniego entro il termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della domanda. In caso di domanda incompleta gli elementi mancanti devono essere integrati entro 15 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della relativa richiesta. Superato tale termine senza che sia intervenuta l’integrazione, la domanda si considera respinta.
Criteri per il rilascio e la revoca dell’autorizzazione Le strutture, che il richiedente intende utilizzare per la detenzione, l’allevamento o l’esposizione degli uccelli devono possedere caratteristiche tali da garantire una sufficiente possibilità di movimento e di illuminazione naturale nonchè un’areazione idonea alle singole specie detenute. La persona autorizzata alla detenzione od all’allevamento deve comunque provvedere - a pena di revoca dell’autorizzazione stessa - ad una pulizia costante ed adeguata delle strutture installate. Inoltre possono essere detenute solo le specie di uccelli indicate nella domanda. L’autorizzazione può essere revocata, qualora venga accertata la detenzione di uccelli non indicati nella domanda ovvero la cattura di uccelli in natura al fine dell’allevamento, dell’esposizione o del rinsanguimento nonché in generale la detenzione di uccelli catturati illegalmente.
Norme transitorie Le persone, che alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige detengono a qualsiasi scopo uccelli di cui al punto 1), devono denunciarli su carta bollata entro sei mesi all’ufficio provinciale competente in materia di caccia con l’indicazione dei dati di cui al punto 2). Le persone di cui al comma 1) possono, in deroga a quanto previsto dal punto 2), essere autorizzate a detenere fino al 31 dicembre 2000 uccelli non inanellati.