Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione (CITES)
La sigla CITES è l’acronimo di: „Convention on international trade in endangered species of fauna and flora“. Denominata in italiano „Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione“, è stata firmata a Washington il 3 marzo 1973. A seguito dell’adesione dei primi 10 Paesi, è entrata in vigore il 1° luglio 1975. A tutt’oggi hanno aderito alla CITES 176 Paesi.
Il motivo che ha condotto all’istituzione della CITES è costituito dalla notevole riduzione dei popolamenti di molte specie animali e vegetali, giunti talvolta sull’orlo dell’estinzione, a causa degli interessi commerciali ed economici. La CITES si propone di contrastare in modo efficace questo pericolo, sottolineando la necessità della cooperazione internazionale per la protezione di tali specie e garantendone un uso ecosostenibile.
Un esempio di tale necessità è rappresentato dal commercio delle zanne di elefante, specie che costituisce un bene dell‘intera collettività e portata sull’orlo dell’estinzione dal traffico illegale dell’avorio.
Le specie animali e vegetali minacciate di estinzione sono elencate in tre diverse Appendici alla CITES, stilate in base al differente grado di protezione cui tali specie sono sottoposte.
Il principale organo decisionale a livello mondiale è la Conferenza degli Stati Parte, cui partecipano tutti i Paesi che aderiscono alla CITES. In tale ambito si discutono le modalità di applicazione della CITES e vengono emendate le appendici che elencano le specie oggetto di tutela (possono cioè essere aggiunte nuove specie).
Per ulteriori informazioni: www.cites.org (Link esterno).
A livello europeo sono stati emanati, a partire dal 1984, i regolamenti relativi all’attuazione della CITES.
Quelli cui attualmente viene fatto riferimento sono:
- il Regolamento (CE) 338/97, con il quale viene data piena applicazione alla CITES nei Paesi della Comunità mediante il controllo sul commercio delle specie minacciate di fauna e flora selvatiche;
- il Regolamento (CE) 1808/01, recante le modalità di applicazione del Regolamento (CE) 338/97.
- Il Regolamento (CE) 2476/01 reca alcune modifiche al Regolamento (CE) 338/97.
Al Regolamento 338/97 sono aggiunti quattro allegati in cui sono elencate le specie di fauna e flora selvatiche il cui commercio è vietato o sottoposto a stretta regolamentazione. In tali allegati, oltre alle specie contenute nelle tre Appendici CITES, sono incluse specie non tutelate dalla Convenzione di Washington e per singole specie viene introdotto uno stato di protezione maggiore.
L’Allegato A include le specie a rischio di estinzione e le specie che, secondo la Comunità Europea, sarebbero a rischio di estinzione qualora diventassero oggetto di commercio. In tale allegato sono compresi, ad esempio, l’elefante africano e, tra le specie presenti nell’area della Comunità, l’orso bruno, la lince e tutti gli uccelli rapaci.
L‘Allegato B comprende le specie la cui conservazione necessita di un costante controllo da parte di organismi scientifici sul loro utilizzo commerciale.
L’Allegato C include le specie sottoposte a un particolare regime di protezione in uno dei Paesi aderenti alla CITES.
Nell’Allegato D sono infine elencate le specie, in particolare vegetali, la cui introduzione nella Comunità Europea è soggetta a un controllo quantitativo finalizzato a verificare se occorra introdurre un regime di protezione.
In Italia la CITES è stata ratificata con la Legge 874/75, entrata in vigore il 31.12 1979.
A seguito dell’adesione è stata istituita un’Autorità scientifica, rappresentata dalla Commissione Scientifica CITES presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio. Tale ministero, tramite la Direzione per la Conservazione della natura, funge anche da autorità di gestione in via principale, mentre il Corpo Forestale dello Stato è l’autorità di controllo e di certificazione. Le licenze di importazione ed esportazione per le specie CITES vengono rilasciate dal Ministero delle Attività produttive. Il principale riferimento normativo nazionale è costituito dalla Legge 150/92, con le successive modifiche ed integrazioni, che disciplina i reati relativi all’applicazione della CITES.
Per ulteriori informazioni: CITES - Comando Carabinieri
Per quanto riguarda la Provincia Autonoma di Bolzano, la competenza di controllo e certificazione del Corpo Forestale dello Stato in materia CITES è delegata all’Ufficio provinciale caccia e pesca, che svolge dunque la funzione di autorità amministrativa della CITES. Tra i compiti assegnati all’Ufficio vi sono:
- il rilascio dei certificati di nascita per gli esemplari protetti nati in cattività;
- il controllo sull’osservanza dei divieti disposti dalla CITES;
- nel caso di illeciti amministrativi, l’applicazione delle relative sanzioni pecuniarie.
Importazione
Per importare in Italia, da Paesi al di fuori della Comunità Europea, esemplari delle specie elencate negli Allegati A, B, C e D occorre la documentazione CITES del Paese da cui tali esemplari vengono esportati. Per l’ingresso in Italia di esemplari di specie elencate negli Allegati A, B o C occorre una licenza di regolare importazione che viene rilasciata dal Ministero per le Attività produttive.
Per l’ingresso di esemplari di specie elencate nell’Allegato D è sufficiente presentare la documentazione CITES rilasciata dal Paese da cui tali esemplari sono esportati e compilare alla dogana presso il NOC (Nucleo Operativo CITES) del Corpo Forestale dello Stato, da parte della persona che importa, una notifica d’importazione su modelli CITES validi in tutta l’area della Comunità.
Movimentazione all’interno della Comunità Europea
Per movimentare dall’Italia nei Paesi della Comunità Europea esemplari delle specie elencate negli Allegati A, B, C e D non occorre alcuna documentazione CITES.
Esportazione
Per esportare dall’Italia nei Paesi posti al di fuori della Comunità Europea esemplari delle specie elencate negli Allegati A, B o C è necessaria una licenza d’esportazione rilasciata dal Ministero per le Attività produttive.
Per esportare esemplari delle specie elencate nell’Allegato D non occorre alcuna documentazione CITES.
Per la riesportazione dall’Italia verso Paesi posti al di fuori della Comunità Europea di esemplari o parti di essi in precedenza importati in Italia occorre un certificato di riesportazione rilasciato dal competente SCC (Servizio Certificazione CITES) del Corpo Forestale dello Stato oppure delle Regioni o Province autonome.
Tutte le richieste di rilascio di certificati CITES al Ministero per le Attività Produttive possono essere effettuate tramite l’Ufficio caccia e pesca. Presso il medesimo ufficio sono disponibili i modelli CITES validi in tutta la Comunità.
Per informazioni: Ufficio caccia e pesca Bolzano Tel. 0471 415178
Non tutte le specie di fauna e flora elencate negli allegati sono a conoscenza del pubblico. Nelle aree aereoportuali o nei porti marittimi sono comunque affisse tabelle informative per turisti e viaggiatori. Occorre dunque prestare particolare attenzione, nel caso di un viaggio all’estero, a non fare ritorno portando con sé specie di fauna e flora, conchiglie o coralli compresi in tali allegati oppure oggetti che potrebbero essere ricavati da esse. Nel caso al rientro in Italia questi vengano trovati alla dogana sprovvisti della regolare certificazione CITES sono previste sanzioni pecuniarie elevate.
Denuncia di detenzione o nascita in cattività di esemplari di scoiattoli alloctoni dell'allegato "B" del Regolamento (CE) 338/97