Specie cacciabili e periodi di caccia

In base alla legge è vietata, in linea di principio, l'uccisione e la cattura di qualsiasi specie di mammiferi o uccelli appartenenti alla fauna selvatica.
Fanno eccezione, in base alla LP 14/87, art. 4, le seguenti specie, oggetto di caccia, nei periodi indicati:

Specie cacciabili e periodi di caccia da maggio a gennaio

Determinazione delle zone frutti-viticole integrazione

Capriolo: dal 1.05. al 15.12. con la seguente suddivisione:

  • maschio di 1 anno: 1.05. – 20.10.
  • maschio di più anni: 15.06. – 20.10.
  • femmine sottili o senza piccolo: 1.05. – 15.12.
  • femmine con piccolo: 1.09. – 15.12.
  • piccoli dell'anno: 1.09. – 15.12.

Cervo: dal 1.05. al 15.12. con la seguente suddivisione:

  • maschio di 1 anno: 15.06. – 15.12.
  • maschio di più anni: 1.08. – 15.12.
  • femmine sottili o senza piccolo: 1.05. – 15.12.
  • femmine con piccolo: 1.08. – 15.12.
  • cerbiatti dell'anno: 1.08. – 15.12.

Camoscio:

  • maschi e capi di un anno: dal 1.08. – 15.12.
  • femmine: dal 1.08. – 31.10. e dal 1.12 – 15.12.

Cinghiale: dal 1.05. – 31.12.

Daino: dal 1.10. – 15.12.

Muflone: dal 1.10. – 15.12.

Volpe: dalla terza domenica di settembre al 31.01.

Lepre comune: dalla terza domenica di settembre al 15.12.

Lepre bianca: dal 1.10. – 30.11.

Coniglio selvatico: dal 1.10. – 15.12.

Fagiano, Colombaccio, Beccaccia, Quaglia, Merlo, Cornacchia, Ghiandaia, Gazza, Folaga, Germano reale, Marzaiola, Alzavola: dal 1.10. – 15.12.

Cesena, Tordo bottaccio: dal 1.10. – 15.12. - nelle zone frutti-viticole al 31.01. (con decreto al 20.01.)

Pernice bianca: dal 1.10. – 30.11.

Maschio del fagiano di monte, Coturnice: dal 15.10. – 15.12.