Aiuti per l’ aggiornamento professionale ed informazione
Enti ed associazioni operanti nei settori foreste ed ambiente possono richiedere aiuti per il trasferimento di conoscenze ed azioni di informazione secondo l'articolo 54, comma 6 della legge provinciale 21/1996.
Per quali attività può essere richiesto l'aiuto
- Per la formazione e l'aggiornamento professionali nei settori Foreste ed Ambiente.
A quanto ammonta l'aiuto
- Fino al 50% delle spese riconosciute ammissibili.
Chi può chiedere l'aiuto
- Enti ed associazioni nei settori foreste ed ambiente.
Modalità
- La domanda, corredata da un programma delle attività e con indicazione delle entrate e delle spese previste, deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno.
Regolamento legislativo
- Legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, articolo 54 comma 6
- Deliberazione della Giunta provinciale 21/06/2022, n. 453